IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Ritenuto  di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della
predetta legge;
  Ritenuto,  inoltre,  di  dover esercitare parzialmente la delega di
cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla
riduzione  di  talune dotazioni organiche del personale della Polizia
di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia e di quello che espleta
attivita'   tecnico-scientifica  o  tecnica,  alla  disciplina  della
sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei
rapporti  informativi  e all'individuazione dei profili professionali
del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
della   Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle finanze;

                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
         Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti

  1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
 2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
  3.  La  dotazione  organica  del  ruolo dei commissari, di cui alla
tabella  A  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  335,  e'  ridotta  di  mille  unita' ai fini della
costituzione   del   ruolo  previsto  dall'articolo  14,  secondo  le
modalita'  e  la  graduazione  previste dall'articolo 24. La predetta
dotazione  e  quella  del  ruolo  dei  dirigenti  sono indicate nella
tabella  1,  allegata  al presente decreto, che sostituisce la citata
tabella A.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 5 e 9, comma 1,
          della  legge  31 marzo  2000,  n.  78 (delega al Governo in
          materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
          forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
          della  Polizia  di Stato. Norme in materia di coordinamento
          delle Forze di polizia):
              "Art.  5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino della
          Polizia  di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  termine  di  cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione dell'ordinamento del
          personale  dei  ruoli  di cui alla legge 1o aprile 1981, n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli e qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di capo della polizia - direttore generale
          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica  di  cui all'articolo 65 della
          legge  lo aprile  1981,  n.  121,  ed il mantenimento della
          posizione   funzionale  connessa  all'esercizio  delle  sue
          attribuzioni,   provvedendo   anche  alla  revisione  delle
          modalita'  di  accesso, dei relativi corsi di formazione in
          modo  coerente  con  la  riforma  dei  cicli universitari e
          dell'avanzamento,   prevedendo,   per   i  ruoli  di  nuova
          istituzione,  le relative funzioni, ad esclusione di quelle
          che comportano una specifica qualificazione;
                b) integrazione     delle    disposizioni    relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,
          mediante   concorso   per  titoli  ed  esami  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori  al  cinque  per  cento  della
          dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
          in   posizione   di  disponibilita',  anche  per  incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita',   per  l'amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e) previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f)    previsione    delle   occorrenti   disposizioni
          transitorie.
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato,  che esprimono il parere nei successivi
          venti  giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
          pareri  pervenuti  entro  il  termine  ed agli altri pareri
          previsti  dalla  legge,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al Senato della Repubblica per il parere delle
          commissioni  parlamentari,  competenti  per materia, esteso
          anche  alle  conseguenze  di  carattere finanziario, che si
          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, e'
          consentito,    a   domanda   e   previa   intesa   tra   le
          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei
          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
          posti  disponibili  per  le  medesime  qualifiche possedute
          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  20 della legge 23 dicembre
          1999,    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico
          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il
          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo
          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo
          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un
          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore dei decreti legislativi di cui al comma
          1, il trasferimento
          puo'  essere  effettuato,  con  le  medesime  modalita', ad
          istanza   dei   dipendenti   interessati,   salvo   rifiuto
          dell'amministrazione    destinataria    dell'istanza,    da
          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
          medesima.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              "Art.   9   (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi  12 maggio  1995,  nn.  196,  197,  198  e 199,
          28 novembre  1997,  n.  464, e 30 dicembre 1997, n. 490). -
          1. Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
          2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196,
          197,  198  e  199,  attenendosi  ai  principi,  ai  criteri
          direttivi  e  alle  procedure di cui all'art. 3 della legge
          6 marzo 1992, n. 216".
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".